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Jugement T 7/04

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO CE - Sentenza 12 novembre 2008, causa T 7/04, presidente F. Dehousse e I. Wiszniewska Bialecka, Shaker di L. Laudato & C. Sas, c. Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno e Limiñana y Botella, SL «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo Limoncello della Costiera Amalfitana shaker – Marchio nazionale denominativo anteriore LIMONCHELO – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 I. La similitudine tra segni in conflitto ai fini della valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta da questi ultimi in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. II. La valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando ciascun marchio nel suo complesso. III. L'impressione globale prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso può, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti sicché quando tale componente può, da sola, dominare l'immagine di tale marchio che il pubblico di riferimento conserva in memoria e tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili si può valutare la somiglianza sulla sola base dell'elemento dominante. Fatti 1 Il 20 ottobre 1999 la ricorrente, la Shaker di L. Laudato & C. Sas, presentava una domanda di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato. 2 Il marchio di cui veniva chiesta la registrazione è il segno figurativo riprodotto qui di seguito che, secondo la descrizione contenuta nella domanda, è di colore blu, azzurro, giallo, rosso e bianco: 3 I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione appartengono, in seguito ad un intervento dell'UAMI del 23 novembre 1999 e al ritiro di una classe, alle classi 29 e 33 quali definite dall'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna classe, in seguito ad una limitazione, alla descrizione seguente: – classe 29: «gelatine, marmellate, composte»; – classe 33: «liquore al limone proveniente dalla costiera amalfitana». 4 Tale domanda veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari del 17 aprile 2000, n. 30. 5 Il 1° giugno 2000 l'opponente, la Limiñana y Botella, SL, presentava opposizione, ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 40/94, avverso la registrazione del marchio richiesto. L'opposizione era fondata sulla registrazione spagnola n. 2 020 372, richiesta il 27 marzo 1996, del marchio denominativo LIMONCHELO, riferentesi a prodotti della classe 33 («vini, spiriti e liquori»). 6 L'opposizione era diretta contro una parte dei prodotti oggetto della domanda di marchio comunitario, precisamente contro i prodotti della classe 33. Essa si fondava su tutti i prodotti coperti dal marchio anteriore. 7 L'impedimento dedotto a sostegno dell'opposizione era quello di cui all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. 8 Con decisione 9 settembre 2002 la divisione di opposizione accoglieva l'opposizione, ritenendo sussistere un rischio di confusione sul territorio spagnolo in ragione dell'identità dei prodotti considerati e della somiglianza visiva e fonetica fra i segni in conflitto. 9 Il 7 novembre 2002 la ricorrente proponeva ricorso all'UAMI, ai sensi degli artt. 57 62 del regolamento n. 40/94, contro la decisione della divisione di opposizione. 10 Con decisione 24 ottobre 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la seconda commissione di ricorso respingeva il ricorso. Essa considerava che, tenuto conto della somiglianza fra i marchi in conflitto e della coincidenza dei prodotti in questione, sussisteva il rischio che i consumatori spagnoli confondessero o associassero la loro origine commerciale. Procedimento dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte 11 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 gennaio 2004 la ricorrente proponeva un ricorso per l'annullamento della decisione impugnata deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in secondo luogo, uno sviamento di potere e, in terzo luogo, la violazione dell'obbligo di motivazione. 12 Con sentenza 15 giugno 2005, causa T 7/04, Shaker/UAMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (Racc. pag. II 2305; in prosieguo: la «sentenza del Tribunale»), il Tribunale accoglieva il ricorso della ricorrente e annullava la decisione impugnata. 13 Nella sua sentenza il Tribunale constatava innanzitutto l'identità dei prodotti per procedere poi al confronto fra i marchi in causa. Esso osservava che l'immagine del piatto tondo ornato di limoni era la componente dominante del marchio richiesto (punto 59). Il Tribunale riteneva che gli elementi denominativi di quest'ultimo non fossero dominanti sotto il profilo visivo e che, di conseguenza, non occorresse analizzare le loro caratteristiche fonetiche o concettuali (punti 60 64). 14 Secondo il Tribunale, la preminenza della raffigurazione del piatto tondo ornato di limoni rispetto agli altri elementi del marchio richiesto impediva qualsiasi rischio di confusione basato sull'esistenza di somiglianze visive, fonetiche o concettuali fra i termini «limonchelo» e «limoncello» contenuti nei marchi in causa (punto 66). Esso constatava parimenti che la dominanza della componente figurativa costituita dal piatto tondo ornato di limoni nel marchio richiesto privava, nella fattispecie, la valutazione degli elementi distintivi del marchio anteriore di ogni incidenza sull'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, dal momento che siffatta dominanza del piatto tondo ornato di limoni impediva qualsiasi rischio di confusione con il marchio anteriore (punto 68). 15 Il Tribunale considerava quindi che, nonostante l'identità dei prodotti, il grado di somiglianza tra i marchi in questione non era sufficientemente elevato da creare un rischio di confusione (punto 69). Esso accoglieva pertanto il primo motivo, dichiarava che non occorreva più esaminare gli altri motivi ed annullava la decisione impugnata. 16 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 9 settembre 2005 l'UAMI proponeva impugnazione chiedendo alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale. A sostegno del suo ricorso l'UAMI deduceva due motivi, rinunciando tuttavia al secondo nel corso del procedimento dinanzi alla Corte a seguito di una rettifica disposta dal Tribunale con ordinanza 12 gennaio 2006. Con il motivo di impugnazione conservato l'UAMI lamentava un'interpretazione ed un'applicazione errate dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. 17 Con sentenza 12 giugno 2007, causa C 334/05 P, UAMI/Shaker (Racc. pag. I 4529; in prosieguo: la «sentenza della Corte» o la «sentenza UAMI/Shaker»), la Corte annullava la sentenza del Tribunale, rinviava la causa dinanzi a quest'ultimo e riservava le spese. 18 Nella sua sentenza la Corte rilevava in particolare quanto segue: «37. Nella fattispecie il Tribunale ha richiamato, al punto 49 della sentenza impugnata, la giurisprudenza (…) secondo la quale la valutazione complessiva del rischio di confusione deve fondarsi sull'impressione complessiva prodotta dai segni in conflitto. 38. Esso ha tuttavia precisato, al punto 54 della sentenza impugnata, che, se il marchio richiesto è un marchio complesso a carattere visivo, la valutazione dell'impressione complessiva di questo marchio nonché la determinazione di un eventuale elemento dominante dello stesso devono avvenire sulla base di un'analisi visiva. Ha aggiunto che, in una tale ipotesi, solo in quanto un eventuale elemento dominante comportasse aspetti semantici non visivi occorrerebbe, eventualmente, procedere al confronto tra questo elemento, da un lato, ed il marchio anteriore, dall'altro, prendendo in considerazione anche questi altri aspetti semantici, come aspetti fonetici o concetti astratti pertinenti. 39. Muovendo da tali considerazioni il Tribunale ha innanzi tutto affermato, nell'ambito dell'esame dei segni in conflitto, che il marchio richiesto comprendeva un elemento dominante costituito dalla rappresentazione di un piatto tondo ornato di limoni. Da ciò ha dedotto quindi, ai punti 62-64 della sentenza impugnata, che non era necessario esaminare le caratteristiche fonetiche o concettuali degli altri elementi di tale marchio. Ha quindi concluso, al punto 66 della medesima sentenza, che la dominanza della rappresentazione figurativa di un piatto tondo ornato di limoni rispetto agli altri elementi del marchio impediva qualsiasi rischio di confusione basato sull'esistenza di somiglianze visive, fonetiche o concettuali dei termini “limonchelo” e “limoncello” contenuti nei marchi in causa. 40. Così facendo, il Tribunale non ha compiuto una valutazione globale del rischio di confusione dei marchi in conflitto. 41. Si deve infatti sottolineare che, secondo la giurisprudenza della Corte, nel verificare l'esistenza di un rischio di confusione, la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi in questione considerati ciascuno nel suo complesso, il che non esclude che l'impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico pertinente da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti (…). 42. (…) è solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si può valutare la somiglianza sulla sola base dell'elemento dominante. 43. Ne consegue che il Tribunale ha applicato erroneamente l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. 44. L'UAMI sostiene dunque con ragione che la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto». Procedimento e conclusioni delle parti a seguito del rinvio 19 Con lettera 19 giugno 2007 il cancelliere del Tribunale ha invitato le parti a presentare, nel termine di due mesi dalla notifica della sentenza della Corte, le loro osservazioni scritte, conformemente all'art. 119, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, quanto al seguito da dare a detta sentenza nel presente procedimento. 20 La ricorrente e l'UAMI hanno depositato presso la cancelleria del Tribunale le loro osservazioni entro il termine assegnato, vale dire, rispettivamente, il 3 e il 31 luglio 2007. L'opponente non ha depositato osservazioni entro il termine assegnato. 21 Nella sua memoria la ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – annullare la decisione impugnata e, in riforma della stessa, respingere l'opposizione; – condannare l'UAMI al pagamento di tutte le spese relative ai procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte. 22 Nella sua memoria l'UAMI chiede che il Tribunale voglia: – in via principale, respingere il ricorso e condannare la ricorrente a tutte le spese relative ai procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte; – in via subordinata, qualora l'UAMI dovesse soccombere nel merito e tenuto conto del fatto che la Corte ha accolto la sua impugnazione, compensare le spese o statuire che ciascuna parte si faccia carico delle proprie. In diritto 23 A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce tre motivi. Il primo verte sulla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, il secondo su uno sviamento di potere ed il terzo sulla violazione dell'obbligo di motivazione. Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 24 La ricorrente fa valere che non sussiste rischio di confusione fra i marchi in conflitto, poiché le somiglianze fra loro non sono sufficienti. Inoltre, il marchio anteriore avrebbe solamente un debole carattere distintivo, essendo la mera traduzione in spagnolo del termine «limoncello», che descrive in modo generico il liquore preparato con bucce di limone ed alcool. La commissione di ricorso non avrebbe operato una valutazione globale dei marchi in conflitto, ritenendo a torto che il termine «limoncello» fosse l'elemento dominante del marchio richiesto. 25 L'UAMI sostiene che la commissione di ricorso ha constatato a buon diritto un rischio di confusione. 26 In limine occorre ricordare che la validità di un marchio nazionale, nella fattispecie quello dell'opponente, non può essere messa in discussione nell'ambito di un procedimento di registrazione di un marchio comunitario, ma solamente nell'ambito di un procedimento di nullità avviato nello Stato membro interessato [sentenze del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T 6/01, Matratzen Concord/UAMI - Hukla Germany (MATRATZEN), Racc. pag. II 4335, punto 55, e 13 dicembre 2007, causa T 134/06, Xentral/UAMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), Racc. pag. II 5213, punto 36]. Così, il marchio LIMONCHELO deve essere considerato valido in Spagna ai fini della presente causa. 27 A termini dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore. Peraltro, ai sensi dell'art. 8, n. 2, lett. a), sub ii), del medesimo regolamento, si intendono per «marchi anteriori» i marchi registrati in uno Stato membro la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario. 28 Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate tra loro. 29 Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, in base alla percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o dei servizi in causa e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare l'interdipendenza fra la somiglianza dei segni e la somiglianza dei prodotti o dei servizi designati [v. sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T 162/01, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Racc. pag. II 2821, punti 30 33 e giurisprudenza ivi citata]. 30 Ai fini di questa valutazione globale si ritiene che il consumatore medio sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Tuttavia occorre tener conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi e che il consumatore solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine imperfetta che ne ha mantenuto nella memoria [sentenze della Corte 22 giugno 1999, causa C 342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I 3819, punto 26, e del Tribunale 30 giugno 2004, causa T 186/02, BMI Bertollo/UAMI – Diesel (DIESELIT), Racc. pag. II 1887, punto 38]. 31 Nella fattispecie, il marchio sul quale era fondata l'opposizione è un marchio nazionale registrato in Spagna. Il territorio rilevante per l'analisi del rischio di confusione è dunque quello spagnolo. 32 Dato che i prodotti in questione sono di largo consumo, il pubblico di riferimento è costituito dai consumatori medi spagnoli normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti. 33 È pacifico che i prodotti, appartenenti alla classe 33, contraddistinti dai marchi in conflitto sono identici. La divisione di opposizione e la commissione di ricorso hanno ritenuto, infatti, che i liquori designati dal marchio anteriore comprendessero i liquori al limone provenienti dalla costiera amalfitana. Così, non occorre soffermarsi ancora sulla somiglianza dei prodotti in questione. Sul raffronto tra i segni in conflitto 34 È giurisprudenza costante che la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta da questi ultimi in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti [v. sentenza del Tribunale 14 ottobre 2003, causa T 292/01, Phillips Van Heusen/UAMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Racc. pag. II 4335, punto 47 e giurisprudenza ivi citata]. 35 La ricorrente ritiene che i segni in conflitto non siano simili, mentre l'UAMI conclude per la loro somiglianza. 36 I segni in conflitto sono i seguenti: Marchio anteriore Marchio richiesto LIMONCHELO 37 Il marchio anteriore è costituito da un unico elemento, l'elemento denominativo LIMONCHELO. Trattandosi dell'unico elemento di detto marchio, è irrilevante ai fini del raffronto tra i segni in causa l'argomento della ricorrente secondo cui tale termine sarebbe divenuto comune nella lingua spagnola. 38 Il marchio richiesto, che è un marchio figurativo, è composto dal termine «limoncello», scritto in lettere bianche, dalla locuzione «della Costiera Amalfitana», scritta in lettere gialle, dal termine «shaker», scritto in caratteri blu in un riquadro a fondo bianco e la cui lettera «k» rappresenta un bicchiere, nonché dalla raffigurazione di un grande piatto tondo il cui centro è bianco e il cui bordo è ornato, da un lato, da disegni che rappresentano limoni gialli su un fondo scuro e, dall'altro, da una fascia discontinua turchese e bianca. L'insieme di queste componenti del marchio richiesto è posto su un fondo blu scuro. 39 La commissione di ricorso ha ritenuto che il termine «limoncello» fosse l'elemento dominante del marchio richiesto e che, pertanto, i segni in conflitto fossero visivamente e foneticamente quasi identici; la ricorrente, invece, fa in sostanza valere che, siccome non possiede alcun carattere distintivo, designando semplicemente liquori a base di limone, il termine «limoncello» non può costituire l'elemento dominante di detto marchio ai fini del raffronto dei segni in conflitto. 40 Si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando ciascun marchio nel suo complesso, anche se ciò non esclude che l'impressione globale prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti. È solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si può valutare la somiglianza sulla sola base dell'elemento dominante. Per esempio quando tale componente può, da sola, dominare l'immagine di tale marchio che il pubblico di riferimento conserva in memoria, di guisa che tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell'impressione complessiva da questo prodotta (sentenze della Corte UAMI/Shaker, cit., punti 41 e 42, e 20 settembre 2007, causa C 193/06 P, Nestlé/UAMI, non pubblicata nella Raccolta, punti 42 e 43). 41 Si deve osservare innanzi tutto che l'elemento figurativo del marchio richiesto, consistente nell'immagine del piatto tondo ornato di limoni, riveste visivamente un ruolo altrettanto importante nel marchio che il termine «limoncello». I termini «della», «costiera» e «amalfitana», invece, sono scritti sotto il termine «limoncello» e in caratteri molto più piccoli di colore giallo, per cui si pongono rispetto a «limoncello» in una posizione chiaramente secondaria. Quanto al termine «shaker», esso risulta appena nell'insieme del marchio, giacché è posto in basso ed è scritto in piccoli caratteri blu in un riquadro a fondo bianco. L'immagine del bicchiere nella lettera «k» quasi non è percepita. L'elemento «shaker» è dunque trascurabile nell'impressione complessiva prodotta dal marchio richiesto. 42 Occorre ricordare, inoltre, che i consumatori dei prodotti di cui trattasi sono abituati a designarli e a riconoscerli in funzione dell'elemento denominativo che serve a identificarli [v., in tal senso, sentenze del Tribunale 13 luglio 2005, causa T 40/03, Murúa Entrena/UAMI – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), Racc. pag. II 2831, punto 56, e 12 marzo 2008, causa T 332/04, Sebirán/UAMI – El Coto de Rioja (Coto d'Arcis), non pubblicata nella Raccolta, punto 38]. Siccome consiste semplicemente in un piatto tondo ornato di limoni, l'elemento figurativo del marchio richiesto non attira l'attenzione dei consumatori medi dei prodotti in questione, che sono regolarmente confrontati con immagini di limoni applicate sui liquori a base di limone. Al contrario, il pubblico di riferimento terrà a mente il termine «limoncello», tenuto conto del suo posto preminente e della sua posizione rispetto agli altri elementi, dei suoi caratteri grandi, bianchi e su fondo blu, che ben lo fanno risaltare, e delle sue dimensioni in rapporto a tutti gli altri elementi denominativi di questo marchio complesso. Così, non può essere accolto l'argomento della ricorrente secondo cui il piatto tondo ornato di limoni, pur essendo un elemento decorativo, sarebbe molto più adatto dell'elemento denominativo a distinguere i prodotti designati e a richiamare l'attenzione del consumatore interessato. 43 Alla luce di quanto precede si deve considerare che il termine «limoncello» è idoneo a dominare l'impressione complessiva prodotta nella mente del pubblico di riferimento dal marchio richiesto. 44 Non può inficiare questa conclusione l'argomento della ricorrente secondo cui il termine «limoncello» non ha carattere distintivo perché è descrittivo. Sorvolando invero sulla questione se il termine «limoncello» sia o meno descrittivo per il pubblico di riferimento, occorre ricordare che, in ogni caso, un elemento di tenue carattere distintivo di un marchio complesso non è detto che non possa risultare dominante ove, segnatamente per la sua posizione nel segno o per le sue dimensioni, sia suscettibile di imporsi alla percezione del consumatore e di essere memorizzato [sentenze del Tribunale 13 giugno 2006, causa T 153/03, Inex/UAMI – Wiseman (Rappresentazione di una pelle di mucca), Racc. pag. II 1677, punto 32, e PAGESJAUNES.COM, cit., punto 54; v. anche, nel medesimo senso, sentenza del Tribunale 13 luglio 2004, causa T 115/02, AVEX/UAMI – Ahlers (a), Racc. pag. II 2907, punto 20]. 45 Non occorre pertanto pronunciarsi, in questa fase della valutazione, sull'eventuale debolezza del carattere distintivo del termine «limoncello», poiché è evidente, alla luce delle considerazioni svolte ai precedenti punti 41 43, che è proprio questo termine l'elemento in grado di imporsi alla percezione del pubblico di riferimento e di essere memorizzato (v., in tal senso, sentenza PAGESJAUNES.COM, cit., punto 55). 46 Così, per quanto riguarda la comparazione visiva dei segni in conflitto, considerati ciascuno nel suo complesso, dobbiamo osservare che tra loro sussiste una certa somiglianza. I termini «limoncello» e «limonchelo» sono, infatti, visivamente quasi identici, talché si deve concludere che il marchio anteriore è incluso in quello richiesto. Da parte loro, le differenze costituite dall'aggiunta di un piatto tondo ornato di limoni e dagli altri elementi denominativi o figurativi, che sono trascurabili o tutt'al più secondari, com'è già stato constatato al punto 41, non sono sufficientemente significative da escludere la somiglianza creata dal termine «limoncello», il quale costituisce la prima parola del marchio richiesto e attira per ciò stesso maggiormente l'attenzione del consumatore. 47 Riguardo alla comparazione fonetica si deve rilevare che i termini «limoncello» e «limonchelo» sono foneticamente simili. Le due prime sillabe, «li» e «mon», si pronunciano in maniera identica e le due sillabe «cello» e «chelo», pur se scritte diversamente, in Spagna si pronunciano in maniera simile. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, infatti, il pubblico spagnolo sembra pronunciare il termine «limoncello» all'italiana, vale a dire lo pronuncia come il termine «limonchelo» in spagnolo. Anche se differiscono per numero di parole, i marchi in conflitto sono foneticamente simili, perché il marchio anteriore è compreso completamente in quello richiesto. 48 Non solo: l'elemento comune ai due marchi in causa costituisce il primo termine del marchio richiesto ed è quindi il primo ad essere pronunciato. L'aggiunta dell'espressione «della costiera amalfitana» o del termine «shaker» non rimette in discussione tale somiglianza, perché può benissimo accadere che, negli ordinativi a voce, il consumatore interessato pronunci unicamente questa prima parola. È notorio che il liquore a base di limone è ordinato spesso a voce, consumandolo come digestivo alla fine di un pasto. Sotto questo profilo non può essere accolto l'argomento della ricorrente secondo cui, al ristorante, il cliente ordina il prodotto in maniera generica («un limoncello»), senza potersi riferire ad una marca in particolare, tale che l'acquisto determinante sia quello effettuato in precedenza dal ristoratore, che ha avuto – lui sì – la possibilità di selezionare il prodotto in base al marchio. In realtà, i ristoranti possono avere in vendita più marche, pertanto anche il consumatore finale può scegliere allorché ordina. Il termine «limoncello» costituisce dunque l'elemento dominante del marchio richiesto a livello fonetico. Ne discende che sussiste una somiglianza fonetica importante fra i segni in conflitto. 49 Veniamo alla comparazione concettuale dei segni in conflitto. Non è escluso che i termini «limoncello» o «limonchelo» possano fare allusione a un liquore a base di limone. L'espressione «della costiera amalfitana», da parte sua, è verosimilmente ritenuta designare la provenienza del prodotto di cui trattasi da una particolare zona costiera. Ne consegue che, per il pubblico spagnolo, il significato concettuale del marchio richiesto è «liquore a base di limone, proveniente da una determinata zona costiera». L'unica differenza concettuale rispetto al marchio anteriore consiste, così, nella precisazione che il liquore proviene da una certa zona costiera. Ora, nulla esclude che i prodotti contraddistinti dal marchio anteriore provengano dalla medesima zona costiera, per quanto il termine costitutivo di tale marchio sia scritto secondo le regole di ortografia spagnola. Va peraltro rammentato che può sussistere un rischio di confusione anche qualora le bevande di cui trattasi abbiano luoghi di produzione diversi (v., in tal senso, sentenza della Corte 29 settembre 1998, causa C 39/97, Canon, Racc. pag. I 5507, punti 29 e 30, e ordinanza della Corte 24 aprile 2007, causa C 131/06 P, Castellblanch/UAMI, non pubblicata nella Raccolta, punto 46). Ne discende che fra i segni in conflitto sussiste altresì una somiglianza concettuale. 50 Tutto ciò considerato, si deve concludere che sussiste una certa somiglianza fra i marchi in causa. La commissione di ricorso non aveva dunque ragione di constatare, al punto 21 della decisione impugnata, che i marchi sono quasi identici sotto i profili visivo e fonetico. Nondimeno questo solo errore non è sufficiente a far annullare la decisione impugnata, se la commissione di ricorso ha concluso a buon diritto che sussisteva un rischio di confusione. 51 A questo punto occorre verificare complessivamente se tra i segni in conflitto sussista un rischio di confusione. Sul rischio di confusione 52 Si deve ricordare che la valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può, infatti, essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (sentenza Canon, cit., punto 17). 53 La posizione della commissione di ricorso quanto all'esistenza di un rischio di confusione è esposta, al punto 22 della decisione impugnata, nei seguenti termini: «Tenuto conto della somiglianza tra i marchi e della coincidenza tra i prodotti ch'essi designano, compresi nella classe 33, c'è il rischio che i consumatori spagnoli confondano o associno la loro origine commerciale». 54 La ricorrente ritiene che le differenze esistenti tra i segni dal punto visivo, fonetico e concettuale compensino l'identità tra i prodotti considerati e che, pertanto, non sussista alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto. Tale conclusione sarebbe rafforzata dallo scarso carattere distintivo del marchio anteriore LIMONCHELO, il quale beneficerebbe perciò solo di una tutela limitata. 55 Ebbene, la commissione di ricorso non ha affatto esaminato il carattere distintivo del marchio anteriore LIMONCHELO o del termine italiano «limoncello». Eppure, quand'anche avesse sbagliato a non riconoscere a tali parole un carattere distintivo tenue, essa non avrebbe commesso un errore tale da rendere necessario l'annullamento della decisione impugnata. 56 Occorre ricordare, infatti, che il riconoscimento di un tenue carattere distintivo del marchio anteriore non impedisce di constatare all'occorrenza un rischio di confusione. Se è vero che il carattere distintivo del marchio anteriore va preso in considerazione per valutare il rischio di confusione (v., per analogia, sentenza Canon, cit., punto 24), esso è in fondo uno soltanto degli elementi che intervengono in tale valutazione. Così, anche in presenza di un marchio anteriore dal debole carattere distintivo può esistere un rischio di confusione a causa, in particolare, di una somiglianza tra i segni e tra i prodotti o i servizi considerati [sentenza PAGESJAUNES.COM, cit., punto 70; v., nel medesimo senso, sentenza del Tribunale 16 marzo 2005, causa T 112/03, L'Oréal/UAMI – Revlon (FLEXI AIR), Racc. pag. II 949, punto 61]. 57 La tesi sostenuta dalla ricorrente a tale proposito avrebbe altresì la conseguenza di vanificare il fattore somiglianza dei marchi in favore di quello costituito dal carattere distintivo del marchio nazionale anteriore, al quale sarebbe riconosciuta troppa importanza. Ne conseguirebbe che, in caso di marchio nazionale anteriore dotato solamente di un ridotto carattere distintivo, un rischio di confusione sussisterebbe solo se esso fosse riprodotto integralmente nel marchio per il quale si richiede la registrazione, qualunque sia il grado di somiglianza tra i segni di cui trattasi (ordinanza della Corte 27 aprile 2006, causa C 235/05 P, L'Oréal/UAMI, non pubblicata nella Raccolta, punto 45). Un tale risultato non sarebbe tuttavi